

1 - PRINCIPI GENERALI
1.1 La professione di ingegnere deve essere esercitata nel rispetto delle leggi dello Stato, dei principi
costituzionali e dell’ordinamento comunitario.
La professione di ingegnere costituisce attività di pubblico interesse.
L'ingegnere è personalmente responsabile della propria opera e nei riguardi della committenza e nei riguardi
della collettività.
1.2 Chiunque eserciti la professione di ingegnere in Italia, anche se cittadino di altro Stato, è impegnato a
rispettare e far rispettare il presente codice deontologico finalizzato alla tutela della dignità e del decoro della
professione.
1.3 Le presenti norme si applicano per le prestazioni professionali rese in maniera sia saltuaria che
continuativa.
1.4 L'ingegne re adempie agli impegni assunti con cura e diligenza, non svolge prestazioni professionali in
condizioni di incompatibilità con il proprio stato giuridico, né quando il proprio interesse o quello del
committente siano in contrasto con i suoi doveri professionali.
L'ingegnere rifiuta di accettare incarichi per i quali ritenga di non avere adeguata preparazione e/o quelli per i
quali ritenga di non avere adeguata potenzialità per l'adempimento degli impegni assunti.
1.5 L'ingegnere sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia personalmente svolto e/o diretto; non
sottoscrive le prestazioni professionali in forma paritaria, unitamente a persone che per norme vigenti non le
possono svolgere.
L'ingegnere sottoscrive prestazioni professionali in forma collegiale o in gruppo solo quando siano rispettati e
specificati i limiti di competenza professionale e di responsabilità dei singoli membri del collegio o del gruppo.
Tali limiti dovranno essere dichiarati sin dall'inizio della collaborazione.
1.6 L'ingegnere deve costantemente migliorare ed aggiornare la propria abilità a soddisfare le esigenze dei
singoli committenti e della collettività per raggiungere il miglior risultato correlato ai costi e alle condizioni di
attuazione.
2.1 L'appartenenza dell'ingegnere all'Ordine professionale comporta per lo stesso il dovere di collaborare con
il Consiglio dell'Ordine. Ogni ingegnere ha pertanto l'obbligo, se convocato dal Consiglio dell'Ordine o dal suo
Presidente, di presentarsi e di fornire tutti i chiarimenti che gli venissero richiesti.
2.2 L'ingegnere si adegua alle deliberazioni del Consiglio dell'Ordine se assunte nell'esercizio delle relative
competenze istituzionali.
3 - SUI RAPPORTI CON I COLLEGHI
3.1 Ogni ingegnere deve improntare i suoi rapporti professionali con i colleghi alla massima lealtà e
correttezza, allo scopo di affermare una comune cultura ed identità professionale pur nei differenti settori in
cui si articola la professione.
3.2 Tale forma di lealtà e correttezza deve essere estesa e pretesa anche nei confronti degli altri colleghi
esercenti le professioni intellettuali ed in particolar modo di quelle che hanno connessioni con la professione
di ingegnere.
3.3 L'ingegnere deve astenersi da critiche denigratorie nei riguardi di colleghi e, se ha motivate riserve sul
comportamento professionale di un collega, deve informare il Presidente dell'Ordine di appartenenza ed
attenersi alle disposizioni ricevute.
3.4 L'ingegnere che sia chiamato a subentrare in un incarico già affidato ad altri, potrà accettarlo solo dopo
che il committente abbia comunicato ai primi incaricati la revoca dell’incarico; dovrà inoltre informare per
iscritto i professionisti a cui subentra e, in situazioni controverse, anche il Consiglio dell’Ordine.
3.5 L'ingegnere si deve astenere dal ricorrere a mezzi incompatibili con la propria dignità per ottenere
incarichi professionali, come l'esaltazione delle proprie qualità a denigrazione delle altrui o fornendo vantaggi
o assicurazioni esterne al rapporto professionale.
4 - SUI RAPPORTI CON IL COMMITTENTE
4.1 Il rapporto con il committente è di natura fiduciaria e deve essere improntato alla massima lealtà,
chiarezza e correttezza.
4.2 L'ingegnere è tenuto al segreto professionale; non può quindi, senza esplicita autorizzazione del
committente, divulgare quanto sia venuto a conoscere nell'espletamento delle proprie prestazioni
professionali.
4.3 L'ingegnere deve definire preventivamente e chiaramente con il committente, nel rispetto del presente
codice, i contenuti, compensi e termini degli incarichi professionali conferitigli.
4.4 Nei rapporti con il committente, sia pubblico che privato, le prestazioni devono essere retribuite secondo
le norme vigenti. Resta fermo l’obbligo di rispettare i principi di cui all’art. 36 della Costituzione, nonché di
salvaguardare il decoro della professione ai sensi dell’art. 2233 c.c..
4.5 L'ingegnere non può accettare da terzi compensi diretti o indiretti, oltre a quelli dovutigli dal committente,
senza comunicare a questi natura, motivo ed entità ed aver avuto per iscritto autorizzazione alla riscossione.
4.6 L'ingegnere è inoltre tenuto ad informare il committente, nel caso abbia rapporti di interesse su materiali o
procedimenti costruttivi proposti per lavori attinenti il suo incarico professionale, quando la natura e la
presenza di tali rapporti possano ingenerare sospetto di parzialità professionale o violazione di norme di etica.
5 - SUI RAPPORTI CON LA COLLETTIVITÀ E IL TERRITORIO
5.1 Le prestazioni professionali dell'ingegnere saranno svolte tenendo conto preminentemente della tutela
della vita e della salute dell'uomo.
5.2 L'ingegnere è tenuto ad una corretta partecipazione alla vita della collettività cui appartiene e deve
impegnarsi affinché gli ingegneri non subiscano pressioni lesive della loro dignità.
5.3 Nella propria attività l'ingegnere è tenuto, nei limiti delle sue funzioni, ad evitare che vengano arrecate
all'ambiente nel quale opera alterazioni che possano influire negativamente sull'equilibrio ecologico e sulla
conservazione dei beni culturali, artistici, storici e del paesaggio.
5.4 Nella propria attività l'ingegnere deve mirare alla massima valorizzazione delle risorse naturali e al minimo
spreco delle fonti energetiche.
6.1 Fermo restando il divieto di pubblicità comparativa o denigratoria è consentito svolgere pubblicità
informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto e i criteri per la
determinazione degli onorari delle prestazioni e dei costi.
6.2 Il Consiglio dell’Ordine vigila sul rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e veridicità del messaggio
pubblicitario.
6.3 L’utilizzo distorto dello strumento pubblicitario e la violazione dei limiti e principi precisati nei precedenti
commi 1 e 2 e delle norme vigenti in materia, costituisce illecito disciplinare.
7 - SULLE FORME ASSOCIATIVE DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE
7.1 I servizi professionali, anche di tipo interdisciplinare, possono essere forniti agli utenti in forma associativa
o societaria nei modi e nei termini di cui alle norme vigenti.
7.2 Le prestazioni professionali devono essere rese sotto la direzione e responsabilità di uno o più
soci/associati, il cui nome deve essere preventivamente comunicato al committente.
8.1 Il presente codice è accompagnato da norme attuative elaborate dal C.N.I., norme che potranno essere
integrate da ciascun Consiglio Provinciale dell'Ordine purché elaborate non in contrasto con il presente
codice per una migliore tutela dell'esercizio professionale e per la conservazione del decoro della categoria
nella particolare realtà territoriale in cui lo stesso Consiglio è tenuto ad operare.
8.2 Il presente Codice è depositato presso il Ministero di Grazia e Giustizia, il Consiglio Nazionale degli
Ingegneri, gli Ordini Provinciali, gli Uffici Giudiziari e Amministrativi interessati.
NORME DI ATTUAZIONE
PREMESSA
Le presenti norme hanno lo scopo di fornire indicazioni sull'applicazione del codice deontologico .
Si riportano alcune situazioni applicative che non devono essere considerate esaustive, intendendo così che particolari casi, non espressamente indicati, non debbono essere considerati esclusi.
Ogni violazione al codice deontologico comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal Regolamento per le professioni di ingegnere ed architetto approvato con R.D. 23.10.1925 n. 2537.
1 - SULLE INCOMPATIBILITÀ
1.1. Si ravvisano le condizioni di incompatibilità principalmente nei seguenti casi:
Considerate le difficoltà burocratico-amministrative degli Enti pubblici e le inerzie politiche che possono dilatare il tempo intercorrente tra l'assunzione dell'incarico e l'approvazione definitiva degli strumenti urbanistici, si ritiene necessario precisare che il periodo di tempo di incompatibilità di cui alle norme deontologiche deve intendersi quello limitato sino alla prima adozione dello strumento da parte dell'amministrazione committente. Tale norma è estesa anche a quei professionisti che con il redattore del piano abbiano rapporti di collaborazione professionale continuativa in atto.
1.2. Si manifesta incompatibilità anche nel contrasto con i propri doveri professionali quali:
1.3. L'Ingegnere nell'espletare l'incarico assunto si impegna ad evitare ogni forma di collaborazione che possa identificarsi con un subappalto del lavoro intellettuale o che porti allo sfruttamento di esso; deve inoltre rifiutarsi di legittimare il lavoro abusivo.
2 - SUI RAPPORTI CON GLI ORGANISMI DI AUTOGOVERNO
2.1. Gli impegni che il Consiglio dell'Ordine, la Federazione e/o la Consulta regionale e il Consiglio Nazionale richiedono di norma ai loro iscritti sono i seguenti:
3 - SUI RAPPORTI CON I COLLEGHI E I COLLABORATORI
3.1. I rapporti fra ingegneri e collaboratori sono improntati alla massima cortesia e correttezza.
3.2. L'Ingegnere assume la piena responsabilità dell'organizzazione della struttura che utilizza per eseguire l'incarico affidatogli, nonché del prodotto della organizzazione stessa; l'Ingegnere copre la responsabilità dei collaboratori per i quali deve definire, seguire e controllare il lavoro svolto e da svolgere.
3.3. L'illecita concorrenza può manifestarsi in diverse forme:
4 - SUI RAPPORTI CON IL COMMITTENTE
4.1. L'ingegnere non può, senza autorizzazione del committente o datore di lavoro, divulgare i segreti di affari e quelli tecnici, di cui è venuto a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni. Egli, inoltre, non può usare in modo da pregiudicare il committente le notizie a lui fornite nonché il risultato di esami, prove e ricerche effettuate per svolgere l'incarico ricevuto.
4.2. L'Ingegnere può fornire prestazioni professionali a titolo gratuito solo in casi particolari quanto sussistano valide motivazioni ideali ed umanitarie.
4.3. Possono non considerarsi prestazioni professionali soggette a remunerazione tutti quegli interventi di aiuto o consulenza rivolti a colleghi ingegneri che, o per limitate esperienze dovute alla loro giovane età o per situazioni professionali gravose, si vengono a trovare in difficoltà.
5 - SUI RAPPORTI CON LA COLLETTIVITÀ E IL TERRITORIO
5.1. Costituisce inflazione disciplinare l'evasione fiscale nel campo professionale purché definitivamente accertata.